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Da quarantena covid a Super green pass, cosa cambia da oggi

Turismo

Da quarantena covid a Super green pass, cosa cambia da oggi

Dal Super green pass alla quarantena covid per contatto con un positivo, nuove regole e misure contro l’impennata di contagi in Italia. Entra in vigore oggi, venerdì 31 dicembre, il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ed emanato il provvedimento che, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 30 dicembre, entra in vigore già da oggi.

Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 126.888 nuovi casi e altri 156 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all’11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866.

In una settimana, dal 22 al 28 dicembre, secondo il rapporto Gimbe, è stato registrato un aumento dell’80% dei casi: sono stati 320.269 contro i 177.257 censiti la settimana precedente. I numeri sono saliti ovunque, tranne che nella provincia autonoma di Bolzano. Si va dal +9,6% segnato dal Friuli-Venezia Giulia all’aumento record del +257,6% registrato in Umbria. Oltre ai positivi, lievitano anche i ricoveri con sintomi, che passano a 10.089 da 8.381 della settimana precedente, e le terapie intensive (1.145 pazienti rispetto a 1.012). “Sul fronte ospedaliero – spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +20,4% in area medica e +13,1% in terapia intensiva”.

Ecco le misure che hanno ottenuto il via libera dal Cdm:

QUARANTENA

“La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19”, si legge nel decreto.

“Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”, si legge ancora.

“La cessazione della quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cioò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza”.

SUPER GREEN PASS, REGOLE DAL 10 GENNAIO

“Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e altre strutture recettive; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose”.

“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; b) servizi di ristorazione all’aperto; c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività all’aperto; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto”.

FFP2, PREZZI CALMIERATI

“Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Governo monitora, attraverso relazioni del Commissario, l’andamento dei prezzi delle mascherine FFP2”.

SANZIONI PER VIOLAZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni, il nuovo dl Covid fa riferimento al dl del 25 marzo 2020 in cui le violazioni vengono punite con “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Pubblicato giovedì 30 dicembre, entrerà in vigore oggi venerdì 31 dicembre. (ADNKRONOS)

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